Onorevoli Deputati! - L'adozione della Framework Convention on Tobacco Control - (FCTC) - nel corso dell'Assemblea mondiale della sanità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 21 maggio 2003 ha rappresentato un evento di importanza storica nel campo della lotta contro la diffusione globale del tabacco e i gravissimi effetti sulla salute derivanti dal consumo e dall'esposizione passiva al fumo di tabacco. Il tabagismo è, infatti, la prima causa di morte evitabile, essendo responsabile ogni anno nel mondo di oltre due milioni di morti.
      Per fare fronte a questa vera e propria epidemia è necessario definire strategie e intraprendere azioni condivise a livello mondiale e la FCTC rappresenta il risultato di un lungo e complesso negoziato intergovernativo. L'adozione della Convenzione è stata l'atto finale di una procedura iniziata nel 1999, quando l'OMS, di fronte alle gravi conseguenze per la salute connesse al tabagismo, decise di istituire un organo intergovernativo aperto a tutti i Paesi membri, per elaborare e negoziare una convenzione quadro internazionale, al fine di limitare la diffusione globale del tabacco e ridurne gli effetti nocivi sulla salute.
      L'obiettivo della FCTC, esplicitato all'articolo 3 della Convenzione, è la protezione delle generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo, fissando un quadro di misure applicabili dalle parti interessate a livello regionale, nazionale e internazionale.
      L'Unione europea, quale organizzazione per l'integrazione economica regionale, è stata fra i primi firmatari della Convenzione, il 16 giugno 2003 presso la sede dell'OMS di Ginevra. Anche l'Italia, Paese membro dell'Unione europea e dell'OMS, ha firmato la Convenzione nel giugno scorso a Ginevra.
      Ad oggi la Convenzione è stata sottoscritta da 168 Paesi, tra i quali l'Italia, ed è stata ratificata da tutti gli Stati membri (e anche dalla Comunità europea - Presidenza di turno e Commissione) ad eccezione della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Italia.
      Detto ritardo è in netta contrapposizione con la posizione italiana in tema di lotta contro il tabagismo, vista la normativa vigente nel nostro Paese, considerata all'avanguardia a livello internazionale.
      I princìpi guida ai quali si ispira la Convenzione sono la necessità che tutte le persone siano informate sui danni alla salute, sulla natura additiva e sulla minaccia mortale del tabacco e l'importanza di adottare misure di contrasto e di protezione della salute fortemente sostenute a livello politico.
      Tali misure devono comprendere la tutela dal fumo passivo, la prevenzione dell'uso e la promozione della disassuefazione, la partecipazione degli individui e delle comunità ai programmi di controllo del tabagismo.
      Il testo individua in primo luogo (parte III) le misure più opportune per la riduzione della domanda per il tabacco, rilevando l'importanza di prendere in considerazione gli obiettivi di sanità pubblica nell'applicazione delle politiche fiscali e finanziarie per i prodotti del tabacco (articolo 6).
      Si sottolinea inoltre l'importanza della protezione dal fumo passivo, quale elemento atto a ridurre la domanda e a tutelare i non fumatori, attraverso misure per limitare l'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro, nei mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici al chiuso (articolo 8).
      La Convenzione auspica lo sviluppo di misure per la regolamentazione della composizione dei prodotti (articolo 9) e delle informazioni che devono comparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco per un'adeguata informazione alla popolazione.

 

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In particolare, la Convenzione (articolo 11) dispone che le principali superfici degli imballaggi dei prodotti del tabacco siano occupate da chiare avvertenze sanitarie sotto forma di testi, di immagini o di entrambi al fine di informare i consumatori eliminando, altresì, tutte le espressioni che potrebbero erroneamente far ritenere che un prodotto del tabacco sia meno dannoso di altri.
      Aspetto fondamentale della prevenzione è l'attivazione di programmi d'informazione, formazione e educazione (articolo 12) sui rischi per la salute, sui benefìci dello smettere di fumare e sull'importanza di adottare stili di vita salutari. Tali programmi devono essere rivolti alla popolazione generale, ma anche a soggetti con professionalità diverse che possono in ogni caso svolgere un ruolo nelle attività di controllo del tabacco (quindi non solo operatori socio-sanitari ed educatori ma anche politici, amministratori, professionisti della comunicazione eccetera). In particolare, i programmi d'informazione dovrebbero essere rivolti alla popolazione, ma anche ai professionisti in qualche modo coinvolti nella promozione della salute e quindi non solo agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e agli amministratori.
      Associazioni e organizzazioni non governative dovrebbero essere coinvolte opportunamente nello sviluppo e nell'implementazione di strategie intersettoriali di controllo del tabagismo.
      La Convenzione prevede che le Parti si adoperino nell'adottare misure per la riduzione della pubblicità nel senso di un divieto totale entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
      Qualora un Paese aderente alla Convenzione non possa applicare un divieto totale, è richiesto l'impegno a ridurre la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco entro i limiti delle diverse istituzioni nazionali (articolo 13).
      Tra gli interventi di riduzione della domanda sono considerate l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabagismo, nonché l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare (articolo 14).
      La parte IV della Convenzione affronta le misure per la riduzione dell'offerta di tabacco.
      In quest'ambito, particolare rilievo è dato al problema del commercio illegale (articolo 15). Il testo riconosce, infatti, che l'eliminazione del contrabbando, della produzione illegale e della contraffazione dei prodotti del tabacco sono elementi essenziali della lotta contro il tabagismo e comportano per le Parti l'adozione di adeguate misure, tra le quali vanno comprese la messa a punto di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore.
      L'articolo 16 riguarda l'opportunità di interventi normativi e amministrativi per vietare la vendita di prodotti del tabacco ai minori, nonché la vendita da parte di minori.
      L'articolo 17 invita le Parti a sostenere alternative economicamente valide per i lavoratori del settore del tabacco.
      La Convenzione pone l'accento sulla necessità di proteggere l'ambiente e di tutelare la salute in relazione all'ambiente nelle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco (parte V, articolo 18).
      La parte VI affronta la delicata questione della responsabilità, incoraggiando (articolo 19) le Parti ad adottare, se del caso, provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti.
      La parte VII impegna le Parti a sviluppare a livello nazionale e a coordinare a livello internazionale programmi di ricerca e di valutazione sulle conseguenze dell'assunzione e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative. In particolare le Parti dovrebbero sviluppare idonei sistemi di sorveglianza epidemiologica sul consumo di tabacco e i relativi indicatori sociali economici e sanitari. È raccomandata la collaborazione a livello internazionale per lo scambio di informazioni su tali dati e la
 

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cooperazione con l'OMS per l'elaborazione di specifiche linee guida per la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati di sorveglianza. Si auspica la creazione e il successivo aggiornamento di database, sia a livello nazionale sia internazionale, per la raccolta di tutti i dati e le informazioni per lo sviluppo di programmi regionali e globali di lotta al tabagismo.
      Questa parte della Convenzione rileva in modo particolare l'assoluta necessità dello scambio di informazioni e della cooperazione a livello internazionale in campo scientifico, tecnico e legale, facendo ricorso alle relative, specifiche competenze e sostenendo eventuali programmi di formazione e di sensibilizzazione nei confronti di specifiche professionalità in accordo anche con quanto previsto all'articolo 12.
      La parte VIII affronta gli aspetti amministrativi dell'implementazione della Convenzione (Conferenza delle Parti, Segretariato eccetera), nonché le problematiche relative alla definizione degli aspetti finanziari, impegnando le Parti a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e incoraggiando l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo (articolo 26).
      Le parti finali della FCTC riguardano le procedure per la ratifica e per l'entrata in vigore della Convenzione e ricordano la possibilità delle Parti di proporre «protocolli» su temi specifici, da discutere ed eventualmente adottare nell'ambito della Conferenza delle Parti.
      Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      In particolare, infatti, si rappresenta che il dispositivo di finanziamento previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, è di carattere eventuale. In ogni caso, qualora il Governo intendesse provvedere all'erogazione di un contributo, esso sarà assicurato dai competenti capitoli a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri a valere sui fondi previsti annualmente dalla legge n. 49 del 1987.
      Analogamente, per quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione in vista di rafforzare le capacità istituzionali nei settori scientifici e tecnici dei Paesi in via di sviluppo, gli eventuali oneri da destinare a progetti bilaterali saranno assicurati dai fondi di cui alla stessa legge n. 49 del 1987.
      Per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 23, riguardante la Conferenza delle Parti, si segnala che la presenza italiana è assicurata ai rappresentanti dell'amministrazione sanitaria dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della salute, e che il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze (articolo 23, paragrafo 4) non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto già garantito nell'ambito del contributo italiano all'organismo, a valere sui fondi della citata legge sulla cooperazione allo sviluppo n. 49 del 1987. Quanto, infine, alle previsioni contenute nell'articolo 26, paragrafi 4 e 5, relative all'assistenza finanziaria e all'eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei Paesi in via di sviluppo, anche queste troveranno copertura con i fondi appositamente previsti dalla stessa legge n. 49 del 1987.
 

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